Cambia la regola tecnica di prevenzione degli incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. Le novità sono in vigore 13 luglio 2019, a seguito della pubblicazione in gazzetta ufficiale del D.M 2 Luglio 2019.
Il nuovo decreto modifica la regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture turistiche, disposta e allegata del DM 28.02.2014 che disciplinava la materia sin dalla primavera del 2014. Il legislatore, però, ha ritenuto opportuno rivedere regola tecnica di prevenzione incendi vigente basandosi sugli aggiornamenti normativi di recente istituzione, e risolvere così le criticità applicative segnalate dalle varie associazioni di categoria.
Campeggi e villaggi: le novità
Il nuovo Decreto approvato, dopo aver acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all’articolo 21 del DLgs n.139/2006, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 e, in allegato, contiene anche la nuova regola tecnica.
I nuovi dettami accolgono una rivisitazione, anche sotto un profilo normativo, delle disposizioni che attengono alla sicurezza di questi luoghi e, spesso, le modifiche alle regole esistenti sono anche il risultato della maggiore consapevolezza acquisita dal governo. Troppo spesso in seguito a eventi tragici.
Di certo, in ogni caso, tutti gli sforzi sono apprezzabili laddove si cerchi di minimizzare le cause di incendio, garantire una maggiore stabilità e sicurezza delle strutture ricettive, limitare la produzione e la propagazione degli incendi e assicurare la possibilità di evacuazione, nonché la possibilità di agevolare le squadre di soccorso affinché possano operare in condizioni di sicurezza.
Le indicazioni interessano sia le attività di nuova costruzione che quelle esistenti e affrontano aspetti come le distanze di sicurezza delle aree di insediamento anche in presenza di zone verdi e in relazione al tipo di vegetazione, accesso all’area, resistenza al fuoco delle strutture, emergenza ed evacuazione, magazzini e depositi di sostanze infiammabili.
N.B. Per le attività in regola con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro dell’interno del 28 febbraio 2014 ovvero che abbiano pianificato interventi di adeguamento alle disposizioni contenute nel citato decreto, il nuovo decreto non comporta adempimenti.
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